Condizioni generali di vendita
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI MERMET EUROPE
FORNITURE BUSINESS TO BUSINESS
1. DEFINIZIONI
Nelle presenti Condizioni Generali:
Giorni lavorativi: indica i giorni in cui le banche sono aperte per attività commerciali in Belgio.
Cliente: indica la controparte di Mermet Europe, azienda o persona fisica, che opera nell’ambito di una transazione commerciale.
Consegna: indica il trasferimento del possesso fisico al Cliente, franco fabbrica, secondo l'ultima versione degli Incoterms pubblicata al momento del Contratto di fornitura;
Evento di forza maggiore: indica qualsiasi circostanza o evento, imprevedibile e al di fuori del controllo di Mermet Europe che le impedisca di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi di un Contratto di fornitura, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, inondazioni o altri eventi naturali, epidemie, guerra (dichiarata o meno), sommossa, insurrezione, terrorismo, restrizioni nell'uso dell'energia, embargo, azione governativa, azione industriale (inclusi scioperi e serrate), perturbazioni del mercato e difetti o ritardi nelle consegne da parte di subfornitori causati da uno qualsiasi di questi eventi.
Merce(i): indica i prodotti nelle quantità descritte nel Contratto di fornitura applicabile.
Fattura: indica la fattura di Mermet Europe per la fornitura della merce.
Mermet Europe: indica MERMET EUROPE BV, azienda di diritto belga con sede legale a Rijksweg 125, 8531 Harelbeke, Belgio, registrata presso la Crossroads Bank for Enterprises con il numero 9896.806.075; e
Contratto di fornitura: indica un accordo stipulato ai sensi dell'articolo 5(b) delle presenti Condizioni Generali tra Mermet Europe e il Cliente.
2. ESCLUSIONE DELLE CONDIZIONI DEL CLIENTE
a. Le presenti Condizioni Generali sono parte integrante di ogni Contratto di fornitura stipulato tra Mermet Europe e i suoi Clienti commerciali e si applicano anche a tutte le offerte di fornitura di merci (e le presenti Condizioni Generali devono essere interpretate di conseguenza).
b. È espressamente esclusa l'applicabilità di eventuali termini e condizioni contrastanti del Cliente.
c. La presa di conoscenza da parte di Mermet Europe dei termini e delle condizioni di acquisto del Cliente non può mai essere interpretata come una tacita accettazione degli stessi o una deroga alle presenti Condizioni Generali.
3. ESCLUSIONE DEI SUPPORTI PROMOZIONALI E DI MARKETING
Il contenuto delle brochure e di altri supporti promozionali e di marketing, sia stampati che in formato digitale, non impegna Mermet Europe se non espressamente integrato nel relativo Contratto di fornitura.
4. MODIFICHE
a. Le modifiche alle presenti Condizioni Generali per un particolare Contratto di fornitura sono valide solo se espressamente concordate da Mermet Europe per iscritto.
b. In caso di modifica, le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali rimarranno in vigore.
c. In caso di conflitto tra la versione in lingua inglese e qualsiasi traduzione delle presenti Condizioni Generali, prevarrà la versione in lingua inglese.
5. OFFERTE, ORDINI E ACCETTAZIONE
a. Le offerte di fornitura di Mermet Europe non sono vincolanti e possono essere revocate in qualsiasi momento fino a sette (7) giorni lavorativi dopo il ricevimento dell'accettazione da parte del Cliente.
b. Nonostante il paragrafo precedente (Articolo 5(a)), i Contratti di fornitura sono conclusi solo dopo l'accettazione dell'ordine del Cliente da parte di Mermet Europe.
c. L'accettazione avverrà mediante conferma scritta da parte di Mermet Europe o con l'evasione dell'ordine del Cliente da parte di Mermet Europe.
6. PREZZO
a. Se non espressamente indicato, le offerte di Mermet Europe per la fornitura di merci non comprendono (i) le imposte sulle vendite (ad esempio, l'IVA), (ii) i dazi doganali, (iii) i costi di trasporto e (iv) l'assicurazione.
b. Tutti i prezzi sono espressi in Euro, se non diversamente indicato.
c. Mermet Europe può aumentare il prezzo concordato se e nella misura in cui si verifichino circostanze avverse, inclusi aumenti dei costi diretti e indiretti e variazioni delle valute o dei tassi di cambio, che non potevano essere ragionevolmente previste al momento della stipula del Contratto di fornitura applicabile.
d. In caso di aumento dei prezzi superiore al 10%, il Cliente può annullare il Contratto di fornitura per la fornitura di qualsiasi merce che non sia stata spedita.
7. TERMINI DI PAGAMENTO
a. Mermet Europe stabilisce i termini di pagamento in base alla natura e alle dimensioni di ciascun ordine.
b. Salvo accordi espliciti che prevedano diversamente, tutte le fatture devono essere saldate entro trenta (30) giorni.
c. Se il Contratto di fornitura prevede pagamenti parziali e un pagamento parziale non viene effettuato, il Cliente sarà automaticamente inadempiente per legge e l'intero saldo residuo diventerà immediatamente esigibile.
d. Il Contratto di fornitura applicabile può richiedere al Cliente il pagamento anticipato o ulteriori garanzie, che il Cliente dovrà fornire immediatamente su richiesta di Mermet Europe.
e. Se Mermet Europe ha adempiuto parzialmente ai propri obblighi, ha diritto a una parte proporzionale del prezzo concordato.
f. È espressamente escluso qualsiasi diritto del Cliente di sospendere o compensare i pagamenti a Mermet Europe, indipendentemente dal motivo.
8. RITARDATO PAGAMENTO
a. A partire dal momento in cui il Cliente è inadempiente, quest’ultimo dovrà pagare un interesse pari al maggiore tra (a) l'1% per ogni mese o parte di esso, o (b) il tasso legale come descritto nella Direttiva CE 2000/35 sull'importo della fattura non pagata.
b. Se nonostante l'avviso scritto il Cliente non paga e Mermet Europe affida il debito a un'agenzia di recupero crediti, il Cliente è tenuto a pagare le spese di recupero stragiudiziale pari al 15% dell'importo della fattura insoluta, con un minimo di 450 euro.
c. I pagamenti effettuati dal Cliente copriranno sempre anzitutto il pagamento degli interessi e dei costi e successivamente il pagamento della fattura insoluta più vecchia, anche se il Cliente indica diversamente nel suo ordine di pagamento.
9. MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ
a. Mermet Europe conserva la proprietà di tutte le merci fino al completo pagamento da parte del Cliente di tutte le somme dovute a Mermet Europe in relazione al Contratto di fornitura applicabile. Il Cliente dovrà garantire che la merce sia immagazzinata con la dovuta cura e separata da merci simili e che la merce rimanga identificabile come merce consegnata e di proprietà di Mermet Europe. Il Cliente dovrà dare immediata comunicazione scritta in merito a qualsiasi terza parte che rivendichi un interesse o un'autorità su una qualsiasi delle merci, compresi un sequestro, un pegno o un altro gravame, nonché la nomina di un amministratore, curatore o fiduciario, e dovrà informare Mermet Europe di qualsiasi interesse o autorità rivendicati su tali merci. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente di qualsiasi importo dovuto a Mermet Europe in relazione al Contratto di fornitura applicabile, Mermet Europe avrà il diritto di reclamare e ritirare la merce consegnata con riserva di proprietà senza preavviso.
b. Fatto salvo il paragrafo precedente (Articolo 9(a)), il Cliente ha il diritto di trasferire, vendere o cedere tali merci a soggetti esterni se (i) è necessario per il proseguimento della propria attività, e se (ii) il Cliente richiede e riceve il pagamento immediato dai suoi clienti.
c. Il Cliente non ha il diritto o l'autorità di addebitare, gravare, dare in pegno o permettere che venga posto un vincolo su qualsiasi merce su cui Mermet Europe ha una riserva di proprietà.
d. Il Cliente si impegna a cedere o garantire, immediatamente su richiesta e a scelta di Mermet Europe, tutti i crediti creati o da creare dalla vendita di qualsiasi merce su cui Mermet Europe ha una riserva di proprietà.
10. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
a. Mermet Europe può sospendere l'esecuzione di un determinato Contratto di fornitura se il Cliente (i) non effettua i pagamenti dovuti in base a precedenti Contratti di fornitura, o (ii) non fornisce garanzie a seguito di una richiesta di Mermet Europe ai sensi dell'articolo 7(d) e/o 9(d) delle presenti Condizioni Generali, o (iii) non rispetta in altro modo i propri obblighi nei confronti di Mermet Europe.
b. Mermet Europe può sospendere un Contratto di fornitura, senza che il Cliente sia inadempiente, a causa di un evento di forza maggiore se Mermet Europe informa il Cliente dell'evento di forza maggiore entro cinque (5) giorni lavorativi dal suo verificarsi.
11. CONSEGNA E RISCHIO
a. I tempi di consegna indicati sono da considerarsi approssimativi e non saranno in alcun caso considerati come scadenze vincolanti, a meno che non siano stati espressamente concordati per iscritto.
b. In caso di consegna non puntuale, il Cliente deve informare Mermet Europe per iscritto e lasciar trascorrere almeno sette (7) giorni lavorativi di tolleranza prima che Mermet Europe sia considerata inadempiente per ritardata consegna.
c. Il Cliente è tenuto a collaborare pienamente alla consegna e sarà inadempiente se rifiuta o non è in grado di prendere in consegna la merce.
d. Se la consegna della merce è ritardata a causa di un atto o di un'omissione del Cliente, il Cliente dovrà risarcire Mermet Europe per tutte le perdite subite a causa di tale atto o omissione, compresi i costi di trasporto, assicurazione e stoccaggio.
12. ISPEZIONE
a. Il Cliente è tenuto, entro tre (3) giorni lavorativi dalla consegna, a controllare la merce per verificare l'eventuale presenza di difetti o difformità rispetto al Contratto di fornitura e a comunicarli immediatamente a Mermet Europe per iscritto.
b. Il Cliente non può far valere alcun ulteriore diritto nei confronti di Mermet Europe se eventuali difformità o difetti non sono stati notificati per iscritto a Mermet Europe entro un periodo di tre (3) giorni lavorativi dalla consegna.
c. Il Cliente non può presentare un reclamo per difformità o difetti se (i) ha utilizzato la merce, o (ii) non ha dato a Mermet Europe la possibilità di riparare, integrare o sostituire eventuali difetti o difformità.
13. DIFFERENZE NELLE QUANTITÀ; CAMBIAMENTI NELLA PRODUZIONE
a. Il Cliente accetta uno scostamento nella produzione e nella consegna di quantità non standard di merce ordinata, con un margine del +/- 10% della quantità ordinata.
b. Al Cliente sarà fatturata la quantità effettiva di merce consegnata.
c. Mermet Europe può apportare modifiche ai componenti, ai materiali, al montaggio, alla progettazione e al processo utilizzati nella produzione della merce senza informarne o consultare il Cliente, a condizione che la merce continui a essere conforme a tutti i requisiti legali e normativi applicabili.
14. RISOLUZIONE
a. Il Cliente può risolvere il Contratto di fornitura per inadempimento se Mermet Europe ha ricevuto una notifica scritta di inadempimento da parte del Cliente e non riesce a porvi rimedio entro trenta (30) giorni.
b. Mermet Europe può risolvere il Contratto di fornitura in tutto o in parte, con riserva del suo diritto al risarcimento dei costi e del mancato profitto e senza preavviso se (i) il Cliente ottiene una moratoria sui pagamenti, presenta un'istanza di fallimento, di esdebitazione o di altra protezione dai creditori, o se (ii) l'attività del Cliente viene posta in amministrazione controllata o viene liquidata (salvo il caso di riorganizzazione o fusione di imprese o beni), o se (iii) il Cliente non fornisce le garanzie richieste da Mermet Europe ai sensi dell'articolo 7(d) e/o 9(d) delle presenti Condizioni Generali, o se (iv) il Cliente non adempie a qualsiasi obbligo sostanziale derivante dal Contratto di fornitura, nonostante gli sia stato notificato un avviso di inadempimento.
c. In caso di risoluzione parziale, il Cliente non può pretendere l'annullamento delle prestazioni già eseguite da Mermet Europe e quest’ultima avrà il pieno diritto di ricevere il pagamento corrispondente.
d. Ciascuna delle parti avrà il diritto di risolvere il Contratto di fornitura se l'esecuzione è sospesa a causa di un evento di forza maggiore per un periodo superiore a sei (6) mesi, nel qual caso nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per i danni, ad eccezione del fatto che il Cliente potrà ottenere il rimborso del prezzo pagato per le merci che non sono state consegnate a causa dell'evento di forza maggiore.
e. In caso di risoluzione del Contratto di fornitura, tutti gli importi dovuti dal Cliente a Mermet Europe diventeranno immediatamente esigibili senza ritardi o (ulteriore) preavviso.
15. GARANZIA DEL PRODUTTORE
a. Le merci che includono i tessuti per schermature solari sono fornite con una garanzia del produttore di cinque (5) anni a condizione che siano rispettate (i) le normali condizioni d'uso e (ii) la cura dei tessuti per schermature solari descritta nelle specifiche tecniche e secondo le raccomandazioni di manutenzione del produttore.
b. La garanzia è soggetta al pagamento integrale della fattura ed entra in vigore alla data di acquisto.
c. La garanzia copre (i) la resistenza alla rottura (pari ad almeno il 70% del valore originale secondo la norma ISO 1421), (ii) le classificazioni di resistenza al fuoco specificate nel sito web di Mermet Europe www.mermet.eu.com, e (iii) lo sbiadimento uniforme dovuto ai raggi ultravioletti.
d. In base a detta garanzia, Mermet Europe si impegna a sostituire gratuitamente i pannelli di tessuto riconosciuti come difettosi, dopo la verifica e l'accordo del Servizio qualità di Mermet Europe. e. La durata della garanzia per le merci sostituite in garanzia decorre dalla data di acquisto delle merci originali.
f. Tutti i reclami devono essere presentati insieme alla fattura delle merci originali e devono essere ricevuti da Mermet Europe entro trenta (30) giorni dalla data in cui il Cliente è venuto a conoscenza del difetto.
16. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA
a. La garanzia del produttore di cui all'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali non copre i difetti o il deterioramento dovuti a (i) trasporto o immagazzinamento, (ii) montaggio, installazione o funzionamento, (iii) guasto del meccanismo o del sistema a cui il tessuto è attaccato, o (iv) normale usura o invecchiamento del tessuto per schermature solari, (v) incidenti, intemperie o negligenza, (vi) vento forte, inquinamento atmosferico, scarichi accidentali, (vii) uso di detergenti chimici impropri, adesivi, prodotti abrasivi e procedure errate.
b. La garanzia del produttore non copre inoltre i costi di manodopera, smontaggio, rimontaggio e trasporto.
c. Mermet Europe declina ogni responsabilità se la merce non è idonea all'uso previsto dal Cliente o cessa di essere idonea all'uso da egli previsto a seguito di una modifica autorizzata dei componenti, dei materiali, del montaggio, della progettazione o del processo di produzione ai sensi dell'articolo 13, lettera c), delle presenti Condizioni Generali.
17. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
a. Mermet Europe è responsabile solo per i danni che siano conseguenza diretta ed esclusiva di dolo o colpa grave di Mermet Europe e nella misura in cui le sia stato correttamente notificato per iscritto l'inadempimento da parte del Cliente e le sia stato concesso un ragionevole periodo di tempo per provvedere alla riparazione o alla sostituzione.
b. Mermet Europe non è in alcun caso responsabile per perdite commerciali o altri danni indiretti, nel senso più ampio del termine, subiti dal Cliente, inclusi perdite conseguenti, perdita di profitti o risparmi sui costi, indipendentemente dalla causa.
c. La responsabilità totale di Mermet Europe non supererà in alcun caso un importo pari al prezzo, IVA esclusa, stipulato per la merce in questione.
18. INFORMAZIONI RISERVATE
a. Mermet Europe e il Cliente riconoscono che tutte le informazioni commerciali scambiate tra le parti nell'ambito della negoziazione di ciascun Contratto di fornitura sono di natura confidenziale. b. Mermet Europe e il Cliente si impegnano a mantenere segrete tali informazioni confidenziali e a non divulgarle senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte (Mermet Europe o il Cliente, a seconda dei casi).
19. PROPRIETÀ INTELLETTUALE/INDUSTRIALE
a. Il Cliente non può rimuovere, alterare o occultare dalla merce alcuna iscrizione relativa a marchi, nomi commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale.
b. Tutti i diritti di proprietà intellettuale o industriale della merce, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i disegni, le descrizioni, il materiale pubblicitario, ecc. restano sempre di proprietà di Mermet Europe e non possono essere riprodotti, pubblicati o ceduti in altro modo a terzi senza l'esplicito consenso scritto di Mermet Europe.
20. CONFORMITÀ ALLE LEGGI
Il Cliente dovrà rispettare pienamente tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili, compresi quelli degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e di tutte le altre giurisdizioni a livello globale che si applicano alle attività commerciali del Cliente in relazione a qualsiasi Contratto di fornitura.
21. ANTICORRUZIONE E ANTICONCUSSIONE
a. Il Cliente dichiara e garantisce a Mermet Europe di rispettare tutte le leggi locali, nazionali e di qualsiasi altra giurisdizione a livello globale relative alla prevenzione della corruzione, della concussione, dell'estorsione, delle tangenti occulte o di altre pratiche simili applicabili alle attività commerciali del Cliente in relazione a qualsiasi Contratto di fornitura, e che non intraprenderà alcuna azione che possa indurre il Cliente o Mermet Europe a violare tali leggi.
b. Il Cliente dichiara e garantisce specificamente a Mermet Europe di conoscere il Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") statunitense del 1977, come modificato, e il Bribery Act britannico e dichiara di rispettare sia il FCPA che il Bribery Act britannico, e di non intraprendere alcuna azione che possa causare la violazione di tali leggi da parte sua o di Mermet Europe.
c. È intenzione del Cliente e di Mermet Europe, e il Cliente dichiara e garantisce a Mermet Europe, che nessun pagamento in denaro o concessione di alcun bene di valore sarà offerto, promesso, erogato o trasferito, direttamente o indirettamente, da qualsiasi persona o entità, a qualsiasi funzionario governativo, dipendente pubblico, dipendente di un'azienda di parziale proprietà di un governo, partito politico, esponente di un partito politico o candidato a una carica pubblica o politica, al fine di indurre tali organizzazioni o persone a utilizzare la loro autorità o influenza per ottenere o mantenere un vantaggio commerciale improprio per il Cliente o per Mermet Europe, o che altrimenti costituisca o abbia lo scopo o l'effetto di corruzione pubblica o commerciale, o di accettazione o tolleranza di estorsione, pagamenti illeciti o altri mezzi illegali o impropri per ottenere affari o qualsiasi altro vantaggio indebito, in relazione a qualsiasi attività del Cliente connessa in qualsiasi modo a un Contratto di fornitura, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pagamenti in denaro o concessione di beni di valore a qualsiasi dipendente di un cliente al fine di assicurarsi una vendita.
22. CONTROLLI COMMERCIALI
a. I prodotti e i dati tecnici forniti da Mermet Europe sono soggetti alle leggi e ai regolamenti sulle sanzioni e sul controllo delle esportazioni degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e di tutte le altre giurisdizioni a livello globale che si applicano alle attività commerciali del Cliente in relazione a qualsiasi Contratto di fornitura. Il Cliente rispetterà tutte le restrizioni applicabili in materia di esportazioni, riesportazioni e trasferimenti in relazione a qualsiasi Contratto di fornitura, compreso l'ottenimento di tutte le licenze, autorizzazioni o approvazioni richieste dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea o da altri paesi.
b. Il Cliente informerà ciascuno dei suoi clienti (laddove le circostanze suggeriscano che il Cliente possa esportare), dipendenti e altre persone che agiscono per suo conto in relazione a qualsiasi Contratto di fornitura delle restrizioni applicabili in materia di esportazioni, riesportazioni o trasferimenti dei prodotti e dei dati tecnici forniti da Mermet Europe.
23. DIVULGAZIONE, AUDIT, FORMAZIONE E RESPONSABILITÀ
a. Il Cliente concorda che, qualora venga a conoscenza o abbia motivo di sapere di qualsiasi offerta, promessa, pagamento o trasferimento di denaro o concessione di qualsiasi bene di valore che violerebbe l'FCPA, il U.K. Bribery Act, o le leggi anticorruzione e anticoncussione applicabili alle attività commerciali del Cliente in relazione a qualsiasi Contratto di fornitura, il Cliente dovrà comunicarlo immediatamente ad Mermet Europe.
b. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Mermet Europe se, in qualsiasi momento, dovesse venire a conoscenza di violazioni o potenziali violazioni di leggi e regolamenti sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni in relazione alle sue attività commerciali in relazione a qualsiasi Contratto di fornitura.
c. Mermet Europe dovrà avere ragionevole accesso ai libri e ai registri del Cliente e il diritto di controllarli su base periodica per garantire la conformità del Cliente a tutte le leggi applicabili e alle disposizioni di qualsiasi Contratto di fornitura. Il Cliente dovrà collaborare pienamente e prontamente con qualsiasi indagine di conformità che Mermet Europe possa avviare per esaminare le sue prestazioni del Cliente ai sensi delle disposizioni sulla conformità alle leggi delle presenti Condizioni Generali.
d. Il Cliente dovrà fornire una certificazione annuale di conformità all'FCPA, al Bribery Act del Regno Unito, alle leggi e ai regolamenti statunitensi e di altri paesi sul controllo delle esportazioni e sulle sanzioni e a tutte le altre leggi applicabili alle attività del Cliente relative a qualsiasi Contratto di fornitura nella forma fornita di volta in volta da Mermet Europe. Il Cliente parteciperà ai corsi di formazione su anticorruzione/anticoncussione, sanzioni e controllo delle esportazioni proposti da Mermet Europe, come quest’ultima potrà di volta in volta indicare.
e. Mermet Europe può trattenere la consegna e i pagamenti relativi a qualsiasi Contratto di fornitura, o risolvere immediatamente qualsiasi Contratto di fornitura, se ritiene, in buona fede, che il Cliente abbia violato le suddette disposizioni di conformità alle leggi delle presenti Condizioni Generali, o abbia messo Mermet Europe nella condizione di violare l'FCPA, l’U.K. Bribery Act, le leggi e i regolamenti statunitensi e di altri paesi relativi al controllo delle esportazioni e alle sanzioni, o altre leggi applicabili.
f. Mermet Europe non sarà responsabile nei confronti del Cliente per eventuali reclami, perdite o danni relativi alla decisione di Mermet Europe di esercitare i propri diritti ai sensi della presente disposizione.
g. Il Cliente accetta di essere l'unico responsabile di qualsiasi violazione delle disposizioni di conformità alle leggi delle presenti Condizioni Generali e accetta inoltre di proteggere, indennizzare e tenere indenne Mermet Europe da qualsiasi reclamo, danno, responsabilità, costo, onorario e spesa sostenuti da Mermet Europe in conseguenza della violazione del Cliente.
h. Qualsiasi prodotto o altro articolo venduto in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni o sulle sanzioni non può essere oggetto di assistenza o supporto da parte di Mermet Europe e qualsiasi garanzia altrimenti applicabile a tali articoli è pertanto nulla.
i. Il Cliente riconosce che nulla in alcun Contratto di fornitura obbliga Mermet Europe ad intraprendere azioni che possano causare la violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili degli Stati Uniti e di altri paesi relativi al controllo delle esportazioni e alle sanzioni.
24. SOSTITUZIONE
Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali è nulla o inapplicabile, le restanti disposizioni rimarranno in vigore.
25. LEGGE APPLICABILE
a. Tutti i Contratti di fornitura e i relativi diritti (non contrattuali), nonché tutte le controversie derivanti da essi, saranno esclusivamente regolati dalle leggi del Belgio.
b. Le parti dichiarano che le convenzioni internazionali sulla vendita di merci non si applicano.
26. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Salvo espressa disposizione contraria, il tribunale di Kortrijk, in Belgio, avrà giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia derivante da o connessa a qualsiasi Contratto di fornitura, incluso tutto quanto riguarda l'esistenza o la validità di una qualsiasi delle presenti Condizioni Generali, compreso il presente Articolo 26.
La versione inglese delle Condizioni generali di fornitura è da considerarsi il riferimento principale. La versione sopra riportata deve essere considerata come una traduzione approssimativa.